Lo statuto

Introduzione

L’Associazione IDEA INSIEME, nasce da un progetto elaborato nel 2002 dall’Intercral De Agostini Circolo ricreativo lavoratori ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI S.p.A. Corso Vittoria, n. 52. Novara

Denominazione. sede. scopo

Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata: IDEA INSIEME.
L’Associazione, non appena ottenuta l’iscrizione all’Anagrafe Onlus, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, aggiungerà nella propria la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

Art. 2
Essa ha sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazzano, 13, e durata illimitata.

Art.3
L’Associazione opera nei settori dell’assistenza socio- sanitaria, dell’assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti o istituti pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l’assistenza continuativa agli ammalati di malattie inguaribili in forma avanzata.
Obiettivi precipui dell’associazione sono:
– contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati,
– permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all’ultimo istante possibilmente  nel loro ambiente o presso
strutture adeguate (hospice)
– aiutare le famiglie ad assistere fino all’ultimo i propri cari
– propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative.
L’Associazione, non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10, 5° comma del D.Lgs. 4.12.1997
n° 460.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art.4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
– acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio,
– lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
– sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative
b) rendite patrimoniali
c) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio
e) rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’Art.10,
6° comma del D.Lgs. 4.12.1997 n° 460.

Art.5
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di amministrazione il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n° 460.

Associati

Art.6
Sono Associati le persone o Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di amministrazione il quale ha l’obbligo di motivare sia l’ammissione che il rifiuto. Gli Associati verseranno all’atto di ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali: ogni associato, in sede di assemblea, può farsi delegare da altro Associato; ogni Associato può essere portatore di non più di 2 deleghe. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Art.7
La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l’indegnità dall’Assemblea degli Associati.
Entrambi gli organi dovranno adeguatamente motivare le loro decisioni. Alla persona che domanda di essere ammessa nell’Associazione, si richiede l’impegno ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, limitatamente al rimborso delle spese connesse alle attività svolte.

Amministrazione

Art.8
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 e un massimo di 15 membri eletti dall’assemblea degli Associati, ad eccezione dei primi che sono nominati in seno all’atto costitutivo: essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

Art.9
Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere, per la durata del Consiglio. Può inoltre nominare un Presidente onorario.
Nessun compenso è dovuto alle cariche associative di qualsiasi natura esse siano come previsto dall’art.3, comma 3, L.R.22/1993.

Art.10
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto da Presidente e Segretario.

Art.11
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazione. Esso procede pure all’assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.12
Il Presidente, e in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente, Vicepresidente e Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare corrispondenza, di curare l’organizzazione amministrativa dell’Associazione.
Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
Assemblee

Art.13
L’assemblea degli Associati è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato con mezzi che consentano la prova della spedizione e che contenga l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati. L’Assemblea deve essere convocata nell’ambito della Provincia di Novara.

Art.14
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.15
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e per le delibere in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Art.16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da riportarsi su apposito libro.

Art.17
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Quanto scritto vale anche per modificare Atto costitutivo e Statuto.
Collegio dei Revisori

Art. 18
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall’assemblea, ad eccezione dei primi eletti che sono nominati in seno all’atto costitutivo.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento

Art.19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni ONLUS di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Controversie

Art.20
Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.21
Per tutto quanto non espressamente disposto dall’Atto costitutivo e dallo Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti in materia di Associazioni private riconosciute.
Firmato in originale

 

Ultimo aggiornamento: 02 Apr 2018